Espatriati

Regole fiscali particolari per expat dall’UE rispetto ai Paesi extra-UE

La Svizzera è una meta attraente per expat da tutto il mondo. Non contano solo le opportunità professionali e la qualità della vita, ma anche il quadro fiscale. Un fattore decisivo è la provenienza dell’expat: proviene da uno Stato UE/EFTA o da un Paese terzo?

Tra questi due gruppi esistono notevoli differenze, sia per i permessi di soggiorno sia per le regole fiscali. Questo articolo mostra le principali differenze per gli expat provenienti da Paesi UE e non UE e il loro impatto concreto sugli obblighi fiscali.

Quadro giuridico: UE/EFTA vs. Paesi terzi

Accordo sulla libera circolazione delle persone (FZA)

Gli expat provenienti da Paesi UE e EFTA beneficiano dell’accordo sulla libera circolazione delle persone. Questo garantisce un accesso facilitato al mercato del lavoro svizzero e una sostanziale parità di trattamento con i cittadini svizzeri.

Paesi terzi

Gli expat provenienti da Paesi non UE/non EFTA necessitano di un permesso secondo la legge sugli stranieri (AuG). Le condizioni sono più restrittive, soprattutto per quanto riguarda l’attività autonoma e la durata del permesso di soggiorno.

Permessi di soggiorno e conseguenze fiscali

Cittadini UE/EFTA

  • Ricevono di norma senza problemi un permesso B (per contratti di lavoro superiori a 12 mesi) o un permesso L (per contratti temporanei inferiori a 12 mesi)
  • Fiscalmente sono trattati come cittadini svizzeri: imposta alla fonte sul salario, dichiarazione ordinaria per determinati redditi o patrimoni

Cittadini non UE

  • Devono spesso richiedere un contingente, poiché il numero di permessi è limitato
  • Per incarichi temporanei ricevono generalmente un permesso L
  • Fiscalmente soggetti a imposta alla fonte, ma con minori possibilità di dichiarazione ordinaria se il permesso è molto breve

Imposta alla fonte per expat UE e non UE

Regole comuni

  • L’imposta alla fonte è trattenuta direttamente dal datore di lavoro
  • Stato civile e figli influenzano le tariffe
  • Redditi superiori a CHF 120’000 o redditi aggiuntivi comportano la dichiarazione ordinaria

Differenze pratiche

  • Gli expat UE, grazie all’accordo di libera circolazione, hanno spesso migliori possibilità di richiedere deduzioni e di presentare una dichiarazione ordinaria
  • Gli expat non UE con permesso breve sono spesso limitati all’imposta alla fonte

Previdenza sociale

Cittadini UE/EFTA

Grazie al FZA, i periodi assicurativi in Svizzera e nei Paesi UE si sommano. Gli anni contributivi AVS in Svizzera vengono conteggiati anche per la pensione nel Paese d’origine.

Cittadini non UE

La Svizzera ha stipulato accordi bilaterali con diversi Paesi terzi (ad esempio USA, Canada, India). In assenza di accordo, gli expat possono richiedere il rimborso dei contributi AVS al momento del ritorno nel Paese d’origine.

Accordi di doppia imposizione

Paesi UE/EFTA

La Svizzera ha accordi di doppia imposizione con quasi tutti i Paesi UE/EFTA, semplificando la coordinazione fiscale e prevenendo la doppia imposizione.

Paesi terzi

Esistono accordi anche con molti Paesi non UE (ad esempio USA, Cina, Australia). Tuttavia, alcuni Paesi non hanno accordi, con rischio effettivo di doppia imposizione.

Esempi pratici

Esempio 1: expat UE a Zurigo

Un expat tedesco lavora a Zurigo con permesso B. Il suo salario è soggetto a imposta alla fonte. Inoltre, grazie all’accordo di libera circolazione, i contributi pensionistici tra Germania e Svizzera sono coordinati.

Esempio 2: expat non UE a Ginevra

Un expat canadese lavora per nove mesi a Ginevra con permesso L. Paga l’imposta alla fonte senza possibilità di dichiarazione ordinaria. Al ritorno in Canada, può richiedere il rimborso dei contributi AVS grazie all’accordo bilaterale.

Errori comuni e consigli

Errori comuni

  • Presupporre che tutti gli expat siano trattati allo stesso modo indipendentemente dalla provenienza
  • Dimenticare di richiedere il rimborso dei contributi AVS al ritorno
  • Ignorare l’esistenza o l’assenza di accordi di doppia imposizione

Consigli per expat

  • Verificare in anticipo se esiste un accordo di previdenza sociale con il proprio Paese
  • Per gli expat UE, spesso conviene richiedere una dichiarazione ordinaria per ottenere deduzioni
  • Per gli expat non UE, chiarire in anticipo la possibilità di rimborso dei contributi AVS

Conclusione

Le regole fiscali per gli expat dipendono fortemente dalla provenienza. Mentre i cittadini UE/EFTA beneficiano della libera circolazione e di regole fiscali agevolate, i non UE sono spesso soggetti a maggiori restrizioni.

Chi conosce le differenze e utilizza gli accordi di doppia imposizione e di previdenza sociale può ottimizzare la propria situazione fiscale ed evitare spiacevoli sorprese.

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